Registro di Carico e Scarico per i rifiuti

I documenti chiave per la gestione e la tracciatura dei rifiuti sono, da sempre, il Formulario di identificazione dei Rifiuti (il cosiddetto FIR), il Registro di carico e scarico e il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD).

In particolare, all’interno del Registro di carico e scarico, sono contenute tutte le informazioni relative alle caratteristiche (qualitative e quantitative) dei rifiuti prodotti, gestiti e smaltiti.

Tale Registro consentiva di tracciare la gestione complessiva dei rifiuti e di eseguire, da parte delle autorità preposte, gli opportuni controlli.

Funzionalità del Registro di carico e scarico dei rifiuti

Per le aziende che effettuano la compilazione cartacea, il Registro di carico e scarico dei rifiuti, opportunamente vidimato e numerato dalla locale Camera di Commercio, deve essere conservato e gestito presso ogni impianto di produzione (unità locale) con modalità analoghe a quelle previste per il Registro IVA.

Le registrazioni, che contengono tutte le informazioni quantitative e qualitative necessarie a tracciare la produzione, il trasporto e lo smaltimento o recupero dei rifiuti, devono essere effettuate entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dal suo invio per lo smaltimento. Ogni registro deve essere conservato per cinque anni a partire dalla data dell’ultima registrazione in modo da poter essere presentato alle competenti autorità in caso di controlli.

Per le aziende che aderiscono al SISTRI (volontariamente o su base obbligatoria, in quanto produttrici di rifiuti pericolosi), la compilazione cartacea, , è sostituita dall’implementazione dell’Area Registro cronologico all’interno della procedura informatica: l’utente inserisce, secondo le tempistiche stabilite dalle vigenti norme, tutte le informazioni quali-quantitative relative al rifiuto oggetto di registrazione; tali informazioni vengono storicizzate e sono disponibili per controlli successivi da parte delle autorità competenti.

Soggetti obbligati alla tenuta del registro e soggetti esenti

I soggetti obbligati sono quindi:

  • le aziende fino a dieci dipendenti che producono rifiuti caratterizzati come non pericolosi, derivanti da attività industriali (o artigianali) o che siano rappresentati da fanghi per il trattamento di acque ed emissioni;
  • aziende classificate come gestori ambientali, vale a dire iscritte all’apposito albo, che quindi effettuano il trasporto dei propri rifiuti (sempre non pericolosi) nell’ambito della propria attività d’impresa.

Va inoltre sottolineato come i soggetti produttori di rifiuti (pericolosi) diversi da aziende o enti (ad esempio, i liberi professionisti), per adempiere all’obbligo di tenuta del registro, devono stampare su carta le schede SISTRI e conservarle in ordine cronologico.

Infine, è bene precisare che, se presso le unità territoriali di un’azienda viene prodotta una quantità di rifiuti pericolosi non superiore a 10 tonnellate, la compilazione del Registro di carico e scarico può essere affidata alle associazioni di categoria, avendo cura di mantenerne copia presso l’azienda stessa.

 

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